“Porcellum” o “Mattarellum”?

La legge elettorale della Toscana.

di Pietro Celli , pubblicato il 5 gennaio 2012
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Alla vigilia della pronuncia della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei due quesiti referendari concernenti la vigente disciplina legislativa in materia di elezione dei membri del Parlamento (prevista per l'11 gennaio 2012), ritorna nuovamente attuale il tema della legge elettorale, potendo gli elettori essere chiamati, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2012, a pronunciarsi sui quesiti ammessi dalla Corte di Cassazione il 2 dicembre scorso (a seguito del positivo controllo sul raggiungimento delle cinquecentomila firme previste dalla Costituzione, ma che nella fattispecie superavano il milione e duecentomila).

In particolare, il primo quesito propone l’abrogazione integrale di tutte le disposizioni di modifica della disciplina legislativa per l'elezione della Camera e del Senato introdotte dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, meglio conosciuta come “Legge Calderoli” (dal nome del proponente), ovvero con il nome di “Porcellum” (ideato dal politologo Giovanni Sartori dopo che l'ex Ministro Roberto Calderoli ebbe a definirla “una porcata” nel corso di una trasmissione televisiva).

Il secondo quesito propone invece l'abrogazione di singole disposizioni della legge stessa, e precisamente delle disposizioni che sostituiscono quelle introdotte dalla precedente riforma elettorale a seguito al referendum del 18 aprile 1993 (ovvero dalla legge 4 agosto 1993, n. 276, recante “Norme per l’elezione del Senato della Repubblica” e dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, recante “Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati”), meglio conosciuta come “Legge Mattarella” (dal nome del relatore alla Camera On. Sergio Mattarella), ovvero con il nome di “Mattarellum”.

Come noto, il sistema elettorale introdotto dalla Legge Calderoli (“Porcellum”) è assai diverso rispetto al precedente (“Mattarellum”), che aveva introdotto - sostituendo il previgente sistema proporzionale - un sistema misto, in base al quale il 75% dei seggi era assegnato con il sistema maggioritario (mediante l'elezione a turno unico dei candidati in collegi uninominali) e il restante 25% con il sistema proporzionale, ma con meccanismi diversi tra le due Camere (in ogni caso, accedevano alla suddivisione dei seggi soltanto le liste che avevano raggiunto la soglia di sbarramento del 4%).

I due quesiti mirano a provocare la reviviscenza della disciplina introdotta con il “Mattarellum” (che ha regolato le elezioni politiche del 1994, 1996 e 2001), attraverso l'eliminazione dell'intera disciplina introdotta con il “Porcellum” (che ha invece regolato l'elezione della XV^ e XVI^ Legislatura, rispettivamente nel 2006 e nel 2008), e di cui si contesta essenzialmente il fatto che non permette all'elettore di scegliere direttamente il candidato, in quanto prevede la cosiddetta “lista bloccata” in luogo dell'espressione delle preferenze, trasformando così il Parlamento in un consesso di nominati (dai partiti, e in particolare dai loro segretari) anziché di eletti (da parte del Popolo).

Pertanto, secondo il Co.Re.CU. (Comitato referendario per i collegi uninominali), “il ritorno alle 'leggi Mattarella' potrebbe contribuire a ricostituire, attraverso i collegi uninominali, un rapporto più diretto fra parlamentari ed elettori e potrà evitare, pur in un quadro tendenzialmente maggioritario, la formazione di coalizioni rissose, fragili ed eterogenee, artificiosamente tenute insieme dalla conquista di un premio di maggioranza a livello nazionale”.

In effetti, dal “Porcellum” è scaturita l'abolizione dei collegi uninominali, per cui non è più possibile esprimere una preferenza diretta per i candidati: l'elettore si limita, invero, ad indicare solo una lista di candidati (la cd. “lista bloccata”), per cui l'elezione dei parlamentari dipende esclusivamente dalle scelte dei partiti (i candidati vengono eletti secondo l'ordine di presentazione in base ai seggi ottenuti dalla singola lista).

In secondo luogo, è previsto il c.d. “premio di maggioranza”: viene cioè garantito alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti un minimo di 340 seggi alla Camera, mentre al Senato il premio di maggioranza è garantito su base regionale, in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati.

E' infine prevista la possibilità di raggruppamento delle liste in coalizioni, con specifiche soglie di sbarramento: alla Camera, la ripartizione dei seggi avviene in favore delle coalizioni che ottengono almeno il 10% dei voti nazionali, mentre per le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4% (la stessa soglia è prevista per le liste collegate ad una coalizione che non ha superato lo sbarramento, mentre le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti); al Senato, le soglie di sbarramento (previste a livello regionale) sono del 20% per le coalizioni, del 3% per le liste coalizzate, dell'8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%.

Tale impostazione ricorda peraltro la legge elettorale della Toscana (l.r. 13 maggio 2004, n. 25, recante “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), che, nel quadro delle nuove competenze costituzionali della Regione in materia elettorale, ha sostanzialmente innovato il sistema con cui si eleggono il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale: da una parte, la legge prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale; dall’altra, meccanismi elettorali tali da assicurare una maggioranza consiliare al Presidente eletto e alla coalizione che lo sostiene, per cui si tratta di un modello che configura una competizione tra liste e coalizioni per la ripartizione proporzionale dei seggi, con la previsione - anche qui - di un premio di maggioranza variabile ed eventuale, da assegnare secondo determinate condizioni, e di soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi.

Di conseguenza, qualora la Consulta dovesse ritenere ammissibili i quesiti referendari, e dalla consultazione risultasse la scelta di un ritorno al “Mattarellum”, di ciò dovrebbe altresì prendere atto anche la Regione Toscana, la cui legge elettorale è per molti aspetti affine al “Porcellum”.

In ogni caso, sarebbe auspicabile che il Parlamento (e dunque anche la Regione Toscana) - tenendo conto dei risultati prodotti dai due sistemi elettorali nel corso dell'ultimo ventennio, e dunque valutandone i pro e i contro - provvedesse, ancor prima, a riformare l'attuale sistema elettorale, non foss'altro che per restituire al Popolo sovrano il diritto di scegliere direttamente i propri rappresentanti.



Pietro Celli E' avvocato amministrativista e specialista in professioni legali. Titolare di studio legale a Firenze. Si occupa in particolare di contratti pubblici, edilizia e urbanistica, diritto dei beni culturali e diritto dell'ambiente.



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