Restauratori di beni culturali: un patrimonio da non disperdere

La tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione

di Pietro Celli , pubblicato il 13 dicembre 2011
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Come noto, il patrimonio culturale è costituito tanto dai beni culturali, quanto dai beni paesaggistici, e cioè sia dalle cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e dalle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà; sia dagli immobili e dalle aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e dagli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione - che stabilisce che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” - la legislazione statale prevede che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

E' pertanto imposto alle amministrazioni pubbliche di assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale, e dunque di favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione; mentre ai privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è soltanto imposto di garantirne la conservazione.

Alla tutela interna del patrimonio culturale si affianca poi una tutela sovranazionale, resasi necessaria a seguito della constatazione da parte della Comunità internazionale che i beni culturali e naturali sono vieppiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall’evoluzione della vita sociale ed economica, che l’aggrava con fenomeni di alterazione o distruzione ancora più temibili.

E poiché la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale o naturale è un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo, e la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l’ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e per l’insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova, è stata riservata una tutela internazionale, sotto l'egida dell'UNESCO, ai beni culturali o naturali considerati beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono.

Tali beni sono ricompresi in una lista, che per l'appunto individua il Patrimonio mondiale, e di cui l'Italia detiene il maggior numero di siti.

Tuttavia, a fronte di siffatti obblighi di tutela, nel nostro Paese migliaia di opere d'arte versano in un gravissimo stato di degrado e abbandono e rischiano di rimanere seriamente compromesse in mancanza di adeguati interventi conservativi (si pensi al crollo della Schola armaturarum di Pompei a cui tutto il mondo ha assistito sgomento).

Causa di ciò è - come noto - la ormai fisiologica insufficienza delle risorse annualmente destinate al Ministero per i beni e le attività culturali, e dunque alla manutenzione e al restauro dei beni culturali stessi.

Se è vero che nel 2009 sono stati destinati al settore soltanto un miliardo e settecentodiciotto milioni di euro (pari allo 0,23% del bilancio dello Stato e allo 0,11% del PIL), ulteriormente diminuiti nel 2010 e poi mantenuti invariati nel 2011 (essendo stato il MiBAC formalmente escluso dal taglio dei residui passivi), il problema della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione si manifesta in tutta la sua drammaticità.

Non appaiono infatti sufficienti né le risorse ordinarie né quelle straordinarie, derivanti dalla ripartizione della quota dell'8x1000 dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale ovvero dai proventi del gioco del lotto (dal 1997 una quota degli utili derivanti dal gioco del Lotto è assegnata al MiBAC per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale).

Né appare sufficiente lo sforzo di indirizzare maggiori risorse al settore attraverso la previsione che consente di destinare, a partire dal 2012, il 5x1000 alla cultura, in particolare alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali.

Altrettanto preoccupante è poi la gestione delle “risorse umane”, e cioè delle figure professionali che operano nel settore dei beni culturali, come gli archeologi, gli archivisti, i bibliotecari, gli storici dell'arte, i diagnosti e i restauratori di beni culturali.

Con particolare riferimento a questi ultimi, e più in generale agli operatori del restauro, si è generata una grave situazione di crisi a partire dal 2009, allorché si è inteso dare attuazione alla disciplina transitoria di cui all'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede l'istituzione di un elenco nazionale contenente i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici.

In attesa che entri a regime il nuovo sistema di formazione degli operatori del restauro, introdotto in via regolamentare soltanto nel 2009, la disciplina transitoria in questione avrebbe lo scopo di “regolarizzare” la posizione di quanti già operano nel settore, attraverso il formale riconoscimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore di beni culturali.

Peccato che la disciplina legislativa, oltre a stabilire i requisiti sostanziali minimi per ottenere il riconoscimento diretto della qualifica di restauratore, prevede che i requisiti stessi debbano essere posseduti dagli interessati non già alla data in cui la selezione avviene, bensì alla data di entrata in vigore di un decreto ministeriale recante disposizioni in materia di appalti pubblici risalente al 2001.

Il che significa precludere la possibilità di acquisire direttamente la qualifica a quanti hanno maturato i requisiti previsti dalla legge nel corso degli ultimi dieci anni (e cioè nel periodo compreso tra il 2001 e il 2011), che saranno costretti a sottoporsi ad una prova di idoneità avente valore di esame di stato abilitante ma dagli esiti alquanto incerti.

E ciò in un momento storico in cui più forte è l'esigenza di liberalizzare le professioni agevolando la concorrenza e l'ingresso nel mercato del lavoro. Occorrerebbe dunque superare le suddette disposizioni in quanto non più attuali, trovando un più giusto equilibrio tra l'esigenza di effettuare una adeguata valutazione dei percorsi formativi dei soggetti interessati ad acquisire la qualifica, a cui non può essere negato il riconoscimento effettivo della professionalità maturata nel corso degli anni, e l'esigenza, altrettanto importante, di garantire che gli interventi sui beni tutelati siano eseguiti da soggetti in possesso di una adeguata capacità tecnica.

Con l'auspicio che il Legislatore valuti il problema in tutta la sua complessità, nell'interesse di migliaia di operatori che rischiano di non poter più svolgere la propria attività lavorativa, e dunque dell'immenso patrimonio culturale della Nazione, che richiede continui interventi di manutenzione e restauro da parte di soggetti di comprovata esperienza e professionalità, che non possono essere ridotti di numero a tal punto da non riuscire più a soddisfare le esigenze di conservazione del patrimonio stesso, non rimane che sperare nel buon esito della vicenda, sulla quale anche il neo Ministro per i beni e le attività culturali, Prof. Lorenzo Ornaghi, ha già avuto modo di pronunciarsi affermando che il problema dei restauratori deve essere risolto in tempi assai rapidi.

Pietro Celli
E' avvocato amministrativista e specialista in professioni legali. Titolare di studio legale a Firenze. Si occupa in particolare di contratti pubblici, edilizia e urbanistica, diritto dei beni culturali e diritto dell'ambiente.



tag:  unesco   ministero dei beni culturali   mibac   pompei  


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