E’ un vero pareggio o solo un equilibrio?
Il pareggio di bilancio, le indicazioni dell’Unione europea e la discussione al Senato
di
Nicola Rossi ,
pubblicato il 12 dicembre 2011
La concitazione della attuale fase politica ha fatto sì che nel Disegno di legge costituzionale “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” (A. S. 3047), attualmente in discussione al Senato, comparisse un evidente e certamente involontario refuso. Nonostante il titolo del disegno di legge, nel testo dello stesso l’espressione “pareggio di bilancio” è completamente assente ed è sostituita dall’espressione “equilibrio di bilancio”.
Il Vocabolario della lingua italiana edito dall’Istituto dell’Enciclopedia Treccani alla voce “equilibrio” (vol. II, D-L, 1987, p. 291) scrive: “in usi fig., proporzione fra le parti, esatta distribuzione dei vari componenti di un insieme”. Alla voce “pareggio” (vol. III*, M-PD, 1989, p. 691) recita, invece, “in contabilità, l’uguaglianza dei totali delle due sezioni di un conto o prospetto contabile: … il termine è usato nelle aziende pubbliche per esprimere l’uguaglianza delle entrate e uscite previste”.
Com’è evidente, mentre l’equilibrio di bilancio è perfettamente compatibile con la presenza di indebitamento non altrettanto può dirsi per un bilancio in pareggio. La questione non è meramente lessicale. La distinzione fra “equilibrio di bilancio” e “pareggio di bilancio” è al centro, per fare solo un esempio, della sentenza n. 1/1996 della Corte costituzionale che aprì la strada ad una interpretazione dell’art. 81 ben diversa da quella implicita nelle scelte dei costituenti e, con essa, al diffondersi della pratica di leggi prive di copertura i cui impatti sul bilancio pubblico apprezziamo compiutamente in queste settimane.
E’ del tutto comprensibile la scelta governativa di integrare il testo della Carta costituzionale con pochi elementi di principio e di rimettere poi la definizione degli elementi ulteriori a norme di legge da approvare a maggioranza qualificata. Ma questa tecnica legislativa deve poggiare su una cristallina precisione nella riformulazione dei principi costituzionali.
Del resto, è il Consiglio europeo appena concluso ad essere inequivoco sul punto. Per citare il comunicato conclusivo: “The main elements of the fiscal compact include a requirement for national budgets to be in balance or in surplus (the structural deficit should not exceed 0.5% of nominal GDP) and a requirement to incorporate this rule into the member states' national legal systems (at constitutional or equivalent level)”. E in inglese il termine balanced budget non si presta a molte discussioni: “a balanced budget occurs when the total sum of money a government collects in a year is equal to the amount it spends on goods, services, and debt interest”. In altre parole, emendare il testo approvato dalla Camera sarebbe il primo atto con il quale l’Italia manifesterebbe la propria concreta adesione alle decisioni del Consiglio europeo.
Siamo certi che - data anche la delicatezza del momento - sarà cura delle Commissioni Bilancio ed Affari Costituzionali correggere l’incolpevole svista presente nella versione attuale del disegno di legge, riportando così la modifica costituzionale in discussione alle sue originarie finalità.
Nicola Rossi, membro del comitato direttivo di Italia Futura, è Senatore della Repubblica e Professore ordinario di Economia Politica presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata".