Questa riforma, è bene dirlo da subito, non è della Giustizia, ma della magistratura. Che questo sia il chiaro intento di questo - a voler essere benevoli - disinvolto legislatore emerge dal fatto che non un solo articolo di questa imponente riforma che ridisegna
ab imis tutto il sistema della Giurisdizione come fu configurato dai Padri Costituenti, deprivando la magistratura del ruolo di garante dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini, non una sola sillaba viene pronunciata per dotare un sistema giustizia agonizzante da anni, a causa dell’assoluta mancanza di personale giudiziario ed ausiliario, di efficienti supporti operativi.
L’impressione che si ricava da una attenta lettura di tutto il disegno di legge è che si prendano ad occasione proprio i mali della lentezza e dell’inefficienza del sistema giudiziario, dovuto non certo alle garanzie costituzionali di indipendenza e di autonomia della magistratura ma solo al mancato impiego di risorse, al solo scopo di delegittimare la magistratura per consegnarla alle dipendenze del potere politico. Tutto questo col chiaro intento di porre al riparo da ogni intrusione dell’autorità giudiziaria il potere politico di turno, costituito da contingenti maggioranze che si formano, come è sotto gli occhi di tutti, all’esito di poche edificanti campagne acquisti. Il fine è che gli esponenti di tali forze politiche siano sottratti al processo anche quando si rendano autori di gravi ipotesi di reato, sui quali il principio dell’uguaglianza dinnanzi alla legge di tutti i cittadini impone che l’Autorità Giudiziaria indaghi disponendo direttamente della Polizia Giudiziaria, come vuole l’attuale principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Siffatto disegno emerge dal sottrarre proprio la Polizia Giudiziaria alla diretta disponibilità della magistratura, e soprattutto del Pubblico Ministero, per lasciare i giudici liberi solo di accertare quei fatti di reato che il potere politico del momento vorrà far loro pervenire proprio grazie a due meccanismi della riforma: il primo è costituito dall’abrogazione della obbligatorietà dell’azione penale, il secondo dal potere del Ministro della Giustizia di riferire annualmente alle Camere sullo stato della Giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine, in modo che la maggioranza politica del momento con legge possa disciplinare sia l’esercizio dell’azione penale, quanto, ad esempio, l’uso dei mezzi di indagine - naturalmente con particolare riguardo alle intercettazioni.
Altro strumento riformatore è costituito dallo sdoppiamento delle carriere magistratuali, separando quella dei P.M. da quella dei giudici dall’altro, con relativo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura in due separati organi. Qui si annida il chiaro intento di delegittimare il P.M. per costringerlo a presentarsi al giudice “col cappello in mano”, come è stato detto con colorito linguaggio che rivela tutto l’intento persecutorio contro i P.M. che la riforma non nasconde affatto.
Qui rilevo che la presunta parità tra P.M. e difensore, che giustificherebbe una fuoriuscita dell’organo requirente dall’ordine giudiziario, postula una sovrapposizione del ruolo del P.M. a quello del difensore che è solo a dimensione processuale, per la tendenza accusatoria del processo penale vigente, ma che non esiste sul piano sostanziale. Il P.M. resta infatti un organo di giustizia che promuove obbligatoriamente l’azione penale, non certo per chiedere al giudice la condanna dell’imputato, ma solo l’accertamento della verità dei fatti come riportati in rubrica; un organo di giustizia pronto a chiedere l’assoluzione dell’imputato non solo quando emerga la sua estraneità ai fatti ascrittigli, ma anche quando mancano sufficienti prove a suo carico. Siffatta posizione esclude che il P.M. debba questuare qualcosa al giudice terzo, cui chiede solo che si accerti la verità, nell’interesse di tutti. Per questo i Padri Costituenti vollero sancire all’ultimo comma dell’articolo 107 che dovesse godere di garanzie fissate per legge, che per il principio gerarchico di kelseniana memoria non possono intaccare la sua autonomia e indipendenza dal potere politico.
Ma la vera “ciliegina sulla torta “ di questo disegno di legge è rappresentata dalla riforma della responsabilità civile dei giudici, che si vuole diretta e personale perché i giudici paghino di tasca loro. Radicandola nel compimento di atti che violino diritti, si da vita ad un vero monstrum giuridico, perché si confonde l’
error in iudicando, ossia la violazione di legge (che è motivo di impugnazione con la responsabilità per fatto doloso o colposo, tipizzato) per lasciare intatto il principio del libero convincimento senza opacizzarlo con la intimidazione di una azione di responsabilità radicata sul vuoto. Ma l’essere stato leso in un proprio diritto in un corretto terreno processuale può essere solo oggetto di impugnazione e non certo di responsabilità civile del giudice. A parte che per tal via si avrebbe un intasamento della macchina giudiziaria, già ora in coma, che dovrebbe far fronte a due processi snodatisi per tre gradi di giurisdizione, col pericolo anche di uno ulteriore di revisione ove ci si imbatti in sentenze contraddittorie all’esito dei due processi; quello ordinario e quello sulla responsabilità del giudice.
Da ultimo, noi siamo fermamente convinti che siffatta riforma, proprio perché rimuove la pietra d’angolo della piena tutela delle libertà e dei diritti fondamentali del cittadino, garantite dalla autonomia e indipendenza della magistratura, tocca e vulnera la forma repubblicana, che come tale non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Giuseppe Mancusi Barone, già professore a contratto nell’Università Federico II di Napoli, già Procuratore Capo della Repubblica del Molise per i Minorenni, è titolare della scuola nazionale di alta formazione in diritto civile, penale e amministrativo e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione h.c.