Afferma
Alberto Stancanelli nella sua riflessione del 22 marzo: “
… oggi la riforma della giustizia è necessaria e improcrastinabile. La complessità dei provvedimenti giudiziari, la lentezza nella soluzione dei contenziosi civili e penali, il dispensare giustizia a distanza di anni che equivale a negare giustizia, la sensazione per i cittadini di vivere perennemente in un romanzo di Kafka impongono alle forze politiche, che vogliono essere classe dirigente del Paese, di affrontare, senza ulteriore esitazione, il problema della giustizia in Italia”.
Qualcuno potrebbe dubitare che
questa classe dirigente, una classe dirigente che non ha mostrato particolare sensibilità verso i valori costituzionali dell’indipendenza della magistratura, sottoposta ad aggiustamenti di maggioranza non sempre limpidi, e guidata da un leader sottoposto a tanti procedimenti penali e sempre sprezzante verso i pubblici ministeri ed i giudici, abbia la serenità, ma soprattutto la legittimazione politica per affrontare questo tema.
E molti, anche insospettabili uomini della politica lo hanno pensato e scritto.
Ma non è questo il punto.
Come afferma Stancanelli, la riforma della giustizia è “necessaria ed improcrastinabile”.
Ed è la realtà. Ed allora, metaforicamente, vediamo.
La crisi della nostra giustizia (limitandoci al settore penale: quest’altra
riforma epocale è tutta lì) è, soprattutto, come conferma anche Stancanelli, crisi di
a) rapidità, b) efficienza c) prevedibilità delle risposte, d) assetto ordinamentale.Si può dire che i tempi ed i risultati del processo sono oggi condizionati da:
1)
Risorse, di personale e mezzi: Il personale amministrativo non vede nuovi ingressi dal 1999; un quarto di quello presente all’epoca è pensionato senza sostituzioni; il rimanente è spesso stanco, logoro e resistente alle innovazioni e sempre più ricorre a part-time, legge 104 sull’assistenza agli invalidi, ecc.; le piante organiche, senza altro motivo che la crisi economica, sono state tagliate del 20%;
lo stanziamento per la Giustizia è sceso dall’1,1% del bilancio dello Stato del 1999 allo 0,7%; l’innovazione informatica è nel caos di idee e nella miseria degl’investimenti;
2)
Efficienza: il concorso per dirigenti amministrativi (quelli che avrebbero dovuto portare innovazione nell’organizzazione della macchina amministrativa dei nostri uffici giudiziari) è fermo da anni: solo 50 posti messi a concorso sugli oltre 200 vacanti;
le prove scritte risalenti al 2008 ancora non sono state scrutinate. Nessun ausilio di management; dell’informatizzazione (che oggi procede a macchia di leopardo, per iniziative personali dei capi degli uffici finanziate a pioggia da Regioni, Province, Fondazioni bancarie ecc.) si è già detto.
3)
Regole: se si pensa che ancora oggi non è possibile notificare alcuno degli innumerevoli avvisi che un difensore deve ricevere tramite PEC (posta elettronica certificata), e che invece per questo dobbiamo impiegare ufficiali giudiziari, vigili urbani, poliziotti e carabinieri,
si ha un esempio (uno solo tra i tanti possibili) di quale sia l’interesse che il legislatore dimostra sul versante della semplificazione e della razionalizzazione del processo.4)
Assetto ordinamentale: il Parlamento nel 2005 (B. regnante) ha già approvato una profonda ristrutturazione dell’ordinamento giudiziario con 6 decreti legislativi (solo ritoccati nel 2006, P. vacillante).
E’ su questo versante che si muove la nuova ‘riforma epocale’? Ancora una volta, vediamo.
Alcune anticipazioni:
a)
Il ‘processo breve’. Auspicato da tutti.
Ma come imporlo per legge senza intervenire sui fattori cui sopra si è fatto cenno? E’ come dire: da oggi tutti i bimbi devono nascere biondi. Ma non è in potere di nessuno ottenere questo risultato. Ed i bruni, li portiamo alla Tarpea?
b)
La prescrizione brevissima (quella breve l’abbiamo già introdotta nel 2005: ovviamente senza alcuna contropartita nell’accelerazione dei processi) per gli incensurati. L’interrogativo: dovremo privilegiare i procedimenti contro gli incensurati, perché si prescrivono prima, o quelli contro i recidivi perché più pericolosi? Sembrerebbe quest’ultima la risposta giusta: ma senza contropartite acceleratorie, gli incensurati resteranno per sempre tali.
E’ questo l’obiettivo?c)
La responsabilità dei magistrati: camuffata da ‘obbedienza’ a principi europei, che sempre la riferiscono espressamente alle categorie della 'intenzionalità della condotta' o della 'inescusabilità dell’errore' perfettamente corrispondente al ‘dolo o colpa grave’ oggi esistente nel nostro ordinamento,
la formula della ‘evidenza della violazione di legge’ è puramente punitiva e/o intimidatrice, nella sua genericità. Tanto più che la formula vigente('dolo o colpa grave') è utilizzata per insegnati e professori universitari; e quella dedicata agli amministratori dei partiti politici è ancor più restrittiva. Eppure, quest’ultima nessuno pensa di aggiornarla.
E infine la riforma costituzionale. Questi i punti:
a)
La riforma del Consiglio superiore della Magistratura: è il luogo in cui viene custodita l’indipendenza della Giurisdizione. La riforma prevede (oltre al loro raddoppio, esecuzione della distinzione delle carriere) che esso sia formato per metà - invece che per un terzo -
da esponenti politici, e per l’altra metà da magistrati eletti fra estratti a sorte.
La facile egemonia della componente politica, vista la prevedibile ‘debolezza rappresentativa’ dei ‘sorteggiati’, è evidente; l’attacco all’indipendenza è plateale;
b)
Anche la competenza del ‘nuovo’ Csm viene ricondotta all’ordinaria amministrazione (“assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni”). Niente più pareri sulle norme in discussione al Parlamento che riguardino la Giustizia; niente tutela dei magistrati offesi dai poteri al riparo delle loro immunità; niente direttive organizzative, controllo sulla qualità delle organizzazioni e sulla professionalità dei capi degli Uffici;
c) La competenza in queste materie (
la funzione ispettiva, l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia) passa al Ministro della Giustizia;
d) La materia disciplinare passa ad una ‘Corte di disciplina’:
eppure le statistiche sugli interventi sanzionatori del CSM sono superiori (esponenzialmente superiori) a quelle di qualsivoglia altro organo disciplinare di ordini e professioni;
e) Salta la garanzia costituzionale della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero: il loro rapporto viene demandato alla legge;
f) Salta la garanzia costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Su questi ultimi due punti, alcune considerazioni.Nel merito. Direzione della polizia giudiziaria ed obbligatorietà dell’azione sono le due categorie funzionali in cui si concretizza
l’indipendenza del p.m., che altrimenti rimane una formula (testualmente riaffermata dalla riforma) svuotata di contenuti. Chi potrebbe approvare un mondo in cui i giovani dissidenti vengono interrogati senza alcun controllo della magistratura? In cui un’indagine che deve avere risultati ‘obbligati’ (l’opinione pubblica preme sul Ministro) interamente giocata in una caserma o in un commissariato? In cui la scelta tra coltivare o meno una notizia di reato su
white collars spetta ad un organo che dalla politica direttamente dipende? E
che senso ha l’indipendenza della giurisdizione (cioè, proprio di quei giudici cui essa rimane formalmente riaffermata) se al suo esame verranno portati solo quei reati che la maggioranza di turno vuole siano perseguiti?Nel metodo. Nessuno dubita che alcuni di questi temi - uno su tutti: l’obbligatorietà dell’azione penale, ma non solo - debbano essere affrontati con urgenza. Ma se si pensa a come sono state costituite le più recenti maggioranze; se si pensa che, approvato nel 1989 il ‘nuovo’ codice di procedura penale, il primo dopo la Costituzione, sono intervenute ben 79 ‘novelle’, di cui ben 22 in materia di misure cautelari; se si pensa che gli interventi della Corte Costituzionale sul ‘nuovo’ codice sono stati numericamente ben maggiori che sul precedente ‘fascista’: se ne ricava
la convinzione che queste delicatissime materie non possono esser affidate ad effimere e spesso superficiali ed interessate maggioranze, ma meritano un ancoraggio costituzionale approfondito, meditato e ‘politicamente’ legittimato.
Nulla, dunque, proprio nulla collega questa sedicente ‘riforma epocale’ della giustizia a quella ‘giustizia migliore’ che tutti auspichiamo.
E il pensare che gli equilibri ed il sistema di pesi e contrappesi sui quali hanno discusso per due anni i nostri padri della Patria (i Calamandrei, i Parri, i Leone, per ricordarne solo alcuni),
in un momento di entusiasmo e dialogo, vengano oggi riscritti da maggioranze fondate su (e condizionate da) parlamentari acquistati in poche ore, ministri plurinquisiti anche per delitti mafiosi, sbadati ed immemori acquirenti immobiliari, ondeggianti radicali, ed
in un clima di scontro intollerante e permanente: a me pare agghiacciante. E’ come affidare ciò che resta del nostro patrimonio politico-istituzionale nelle mani di un indifferente ed anzi interessato dissipatore.
Paolo Mancuso è procuratore capo di Nola (Na), già vicedirettore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.