Un'ottima legge per il pianeta Marte

Analisi del ddl Gelmini

di Silvia Segnalini , pubblicato il 26 gennaio 2011
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Sul cosiddetto Ddl Gelmini se ne sono dette tante. Troppe. Molte a sproposito.
Ora che possiamo contare su un testo che, anche se ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, possiamo considerare in qualche modo ‘stabilizzato’, cerchiamo di fare il punto della situazione. Senza pregiudizi, come è nel nostro stile. E scegliendo, per cominciare, alcuni dei tanti temi possibili (sugli altri magari si tornerà).

In questo caso, dei temi ‘caldi’, divenuti col tempo, degli ‘slogan’ (più o meno propagandistici), da ripetere senza rifletterci più di tanto: 1. l’Università pubblica in mano ai privati; 2. la fine delle possibilità di carriera per i ricercatori a tempo indeterminato; 3. la fine del sistema c.d. baronale.
In sintesi, le mie riflessioni rispetto ai tre temi scelti potrebbero essere così schematizzate: punto 1, falso; punto 2, falso; punto 3, ancora falso.

Vediamo perché.
1. Solo chi non ha (mai) letto il testo del disegno di legge, quello per intenderci licenziato dal Parlamento il 23 dicembre 2010 (cui ci riferirà sempre in queste righe; e che è possibile, allo stato, consultare sul sito della Camera; e a breve in Gazzetta Ufficiale), può affermare che l’Università pubblica, dopo la riforma c.d. Gelmini, cadrà in mano ai privati, o comunque a degli ‘esterni’ all’Università: questi ultimi infatti, nella nuova composizione dei Consigli di amministrazione (cfr. art. 2, comma 1, lettera i, del Ddl), che avranno un numero massimo di undici componenti (incluso il Rettore), dovranno essere di numero non inferiore a tre nel caso di undici membri totali; o non inferiore a due, nel caso di Consigli di amministrazione con meno di undici membri. Interpretata cum grano salis, senza pregiudizi, tale norma significa che i tanto temuti privati, o, come recita il testo, i consiglieri “non appartenenti al ruolo dell’ateneo” (quindi, a stretto, rigore, non per forza imprenditori o simili), sono e saranno sempre una minoranza (su undici consiglieri). Come, con questi numeri, si possa dire che l’Università cadrà in mano ai privati, qualcuno me lo deve davvero spiegare. Lo stesso può ripetersi per il Senato Accademico, che sarà composto “per almeno due terzi con docenti di ruolo” (cfr. art. 2, comma 1, lettera f, del Ddl).
Piuttosto ciò che non si dice – forse perché nulla ha a che fare con la riforma Gelmini, che sul punto nulla innova? - è che stanno proliferando le Università telematiche, quelle sì del tutto ‘private’, il cui corpo docente è spesso espressione di una logica clientelare. Quest’ultima, a dirla tutta, difficilmente riformabile/correggibile per legge.

2. E veniamo ai ricercatori a tempo indeterminato, quelli del vecchio regime messo ad esaurimento (ma solo il regime, come si vedrà), per intenderci. Ora, anche qui, nonostante tutta l’opacità della norma (cfr. art. 24, comma 6, del Ddl) – che poteva essere molto meglio formulata (questo sì! ma trattasi di antico vizio italico) - se la medesima la si leggesse con lo stesso grano salis già invocato non si può che trarre una conclusione. Il legislatore non può aver detto, nel comma citato, che dopo sei anni dall’entrata in vigore della legge, i ricercatori a tempo indeterminato che nel frattempo non sono riusciti a diventare associati, sono destinati a vedere per sempre ‘stoppata’ la loro carriera. Qualcuno si è tra l’altro chiesto perché il legislatore avrebbe fatto questo (a tacer d’altro, anche incostituzionale)? Forse qualcuno crede che egli abbia così in uggia proprio i ricercatori a tempo indeterminato, da volergli giocare un tiro mancino? E perché poi? No, cari colleghi ricercatori ancien régime (i.e. con contratto a tempo indeterminato, questo sì un regime ad esaurimento, nel senso che non verranno mai più banditi posti da ricercatore a tempo indeterminato), armiamoci di un po’ di ragionevolezza: il comma citato, letto dall’inizio alla fine – senza pregiudizi, né allarmismi - ci informa semplicemente che durante i primi sei anni, compatibilmente con le risorse disponibili per la programmazione, e fermo restando la necessità, per tutti, dell’abilitazione nazionale, verrà data una sorta di priorità ai ricercatori a tempo indeterminato, cui si applicheranno le nuove procedure di ‘chiamata’ per divenire associati, ma utilizzando per le chiamate di tale categoria di ricercatori fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Dopo questi primi sei anni, in cui potranno godere di questa specie di ‘quota finanziaria’ a loro riservata, coloro che non ce l’avranno ancora fatta, non potranno più contare su tale quota: che, come recita la parte finale del comma in questione, a partire dal settimo anno dall’entrata in vigore della legge, verrà viceversa riservata ai (nuovi) ricercatori a tempo determinato.
Giusto legislatore? Se ci sei batti, un colpo. E magari, visto che ci sei, fai anche qualcosa in più: vista la pletora di decreti/regolamenti che il Ddl necessiterà per entrare effettivamente in vigore a pieno regime, introduci anche, in uno di questi, il chiarimento necessario per far ‘funzionare’ ragionevolmente il tanto, troppo ‘chiacchierato’ comma 6 dell’art. 24. Così almeno su questo punto i ricercatori a tempo indeterminato si tranquillizzeranno.

3. Mentre c’è poco da stare tranquilli, sulla tanto propagandata, quanto auspicata, fine del sistema baronale. Che, ancora una volta, semplicemente, sopravviverà a se stesso. Machiavellico? No, gattopardesco, please (e del resto, siamo in Italia). Per carità, le intenzioni del Ddl sono pure buone. Solo che sembrerebbero pensate per funzionare solo su Marte (o su qualunque altro Pianeta, a vostra scelta). Scendiamo infatti con i piedi sulla terra, e lasciatevi dire, da un ‘raffinato connaisseur’ di certi contesti (come può essere chiunque che, mantenendo però un minimo di occhio critico, ha intrapreso la carriera accademica), quello che realmente accadrà (o non accadrà) dopo l’entrata in vigore della legge. Cominciamo dal comma 1, lettera b, infine, dell’art. 18, che statuisce come alla chiamata a professore ordinario e associato “non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo”. Vuoi vedere allora che un ricercatore ‘figlio d’arte’ (nato e cresciuto nel Dipartimento o nella Facoltà del parente o dell’affine: in quanto fino al ruolo di ricercatore, non sembra vi siano, nella legge, preclusioni di sorta) ad es. della Sapienza verrà chiamato a Tor Vergata (dove c’è il sodale del parente o dell’affine, a sua volta dotato, ovviamente, di merce di scambio: ovvero un figlio ricercatore da chiamare alla Sapienza)? Vecchia storia, questa degli ‘incroci’, degli ‘scambi’ tra ‘i figli d’arte’ (spesso – anche se non sempre - ma ripeto spesso, del tutto meritevoli dei posti accademici che occupano): che diventa nuova nella misura in cui non avverrà più, come un tempo, all’interno dello stesso Dipartimento o Facoltà (dove avveniva tra materie diverse: per intenderci, il figlio di un penalista alla cattedra di un civilista, e viceversa), bensì, nella sua versione aggiornata, fra Atenei diversi (l’esempio era tra Sapienza e Tor Vergata), e in teoria, ora, anche tra stesse materie (tanto siamo in un’altra Università). Chiaro fin qui?

Bene. Andiamo avanti. E arriviamo al nocciolo della questione: il meccanismo di reclutamento dei professori associati e ordinari, che è stato pensato, dal legislatore, come diviso in due fasi, una su base nazionale (cfr. art. 16 del Ddl: istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale) e una su base locale (cfr. art. 18 del Ddl: chiamata dei professori).
Risalta subito come sia estremamente macchinosa la composizione delle varie commissioni nazionali necessarie (una per ogni settore concorsuale, che resta in carica per due anni), a tratti vagamente utopica, o perlomeno poco realistica: ad es., il legislatore si è chiesto se, volendo ‘istituzionalizzare’ per legge la cadenza annuale dell’abilitazione nazionale (cfr. comma 3, lettera d, dell’art. 16 del Ddl), vi siano poi i fondi per i commissari stranieri (che se di alto profilo, non si accontenteranno certo, per venire a giudicare i colleghi italiani, di una stamberga vicino alla stazione: e chi glielo farebbe fare? Che interesse potrebbero avere, del resto, degli illustri accademici stranieri, nella partecipazione al processo che dovrebbe dare una patente ‘meritocratica’ al nostro sistema di reclutamento, se non quello di farsi un bel viaggetto, tutto spesato, qui da noi)? Ma a parte ciò, nulla quaestio: tali commissioni, ammesso che riescano a riunirsi ogni anno (altro problema è la disponibilità delle Università che dovrebbero essere deputate a divenire sedi dell’abilitazione nazionale, sostenendone anche gli oneri relativi: anche se di questi, pare, si terrà conto nella ripartizione dei finanziamenti pubblici), ammesso questo, si diceva, tali commissioni dovrebbero garantire una misura minima di imparzialità (quindi è probabile che l’abilitazione nazionale la si prenda tutti, o quasi: essendo i ricercatori italiani, mediamente, tutti piuttosto meritevoli).

Poi però viene il bello: il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (di durata quadriennale) non costituisce, infatti, di per sé, titolo di idoneità, né da alcun diritto di immissione nel ruolo dei professori, associati o ordinari che siano (cfr. comma 4 dell’art 16 del Ddl). Per ottenere quest’ultima, infatti, è prevista una procedura, ulteriore, di chiamata (e veniamo così all’art. 18 del Ddl). Anche qui è evidente, e risalta subito, come i meriti del singolo andranno ad impattare contro il localismo e il potere (del tutto intatto) degli eterni c.d. baroni, cui è infatti demandata, come si vedrà a breve, la parola finale. Le Università, con proprio regolamento, dovranno infatti disciplinare più nel dettaglio le modalità di chiamata, che però sono già abbastanza delineate nei criteri generali dettati nell’art. 18 citato. Tra i quali risaltano: l’ulteriore valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi già in possesso dell’abilitazione nazionale (ma non bastava quest’ultima?) da parte di non si capisce bene chi (questo ‘dettaglio’ è infatti rimesso al regolamento locale); e la formulazione da parte del Dipartimento di una proposta di chiamata da mettere ai voti, e successiva approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
Insomma, volete scommettere?, la ‘scenetta’ nei Consigli di Facoltà/Dipartimento sarà più o meno la seguente: il nome del candidato alla chiamata verrà presumibilmente ‘sponsorizzato’, presso il professore ordinario o i più professori ordinari (naturalmente della materia oggetto della cattedra) ‘che contano’ nel Dipartimento interessato, da un collega, anche di altro Ateneo, che tiene in particolare al candidato (ovviamente a buon rendere, da parte di tale collega); a questo punto, il professore o i più professori in questione si accorderanno con gli altri colleghi professori di Dipartimento per ottenere la maggioranza necessaria per la chiamata. Ovviamente, anche qui, a buon rendere.
E i giochi son fatti. Come al solito dai baroni.

E quindi? La soluzione? Difficile a dirsi. Non so, onestamente, se la via di una sorta di ‘classifica nazionale’ – stilata, per ogni settore concorsuale, solo in base ai risultati dell’abilitazione nazionale; e possibilmente a numero chiuso (in base cioè ad una rigorosa programmazione dei posti che si renderanno vacanti o necessari) - e da cui le Università, automaticamente, senza procedimenti ulteriori su base locale, dovrebbero attingere in caso di bisogno, sia realmente, e tecnicamente, praticabile.
Piuttosto mi viene da pensare – ma potrebbe essere solo pessimismo cosmico – che di soluzioni, perlomeno a breve termine, non ne esistano. Sarebbe infatti necessario, innanzitutto, un profondo cambiamento di mentalità. Difficilmente ottenibile per legge. E comunque frutto di un processo storico, di maturazione delle classi dirigenti italiane e dei loro sistemi di autoconservazione che richiederebbe, ad essere ottimisti, almeno cinquant’anni. Che la legge Gelmini sia il primo passo in tal senso – “anche le più grandi imprese iniziano con il primo passo”, recita un proverbio cinese che amo molto - forse, alla luce di quanto detto, può apparire assai dubbio.
Ma mai dire mai. Chi vivrà (a lungo!), vedrà.











Silvia Segnalini è un avvocato specializzato nel settore artistico e ricercatore all'Università di Roma La Sapienza, ha scritto il Dizionario giuridico dell'arte (Skira, 2010).



tag:  università   gelmini   baroni   privati  


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#6 da federica de simone, inviato il 2/2/2011
Pur condividendo il punto 1 e 3, non capisco il suo ragionamento sui ricercatori a tempo indeterminato: che abbiano una via preferenziale nei prossimi 6 anni per diventare associati non ha senso, visto che normalmente sono i ricercatori a diventare tali quindi preferenziale rispetto a chi? In secondo luogo, in questi anni si cercherà di sistemare più ricercatori possibili e quando arriveranno quelli a tempo determinato saranno finite le risorse...

#5 da Fulvio Aversa, inviato il 27/1/2011
Colpisce nella riforma e nel dibattito nato intorno ad essa la totale assenza degli aspetti didattici messi in ombra da quelli tecnico-amministrativi. Se da un lato si cerca anche maldestramente di mettere mano ad un apparato che mantiene sé stesso dall'altro l'università italiana continua a scontare un drammatico ritardo nella didattica e nella ricerca. Ma questa è un altra storia che fa comodo a molti non raccontare.

#4 da Giacomo Berra, inviato il 27/1/2011
La Riforma presuppone uno sviluppo. Una riforma che prevede un ingente taglio dell'Ffo non è degna d'essere chiamata Riforma. E' semmai un'involuzione.

#3 da Michele Sellitti, inviato il 27/1/2011
...articolo "coraggioso"! Una possibile soluzione contro le baronie: come già applicato in alcune multinazionali, nessuna assunzione per parenti di 1° o 2° grado. Mercì per l'onestà

#2 da Asio otus, inviato il 26/1/2011
Allora facevo bene a dubitare di tutte quelle informazioni a tratti farneticanti che mi fornivano i miei colleghi studenti, quando dicevo loro di dubitare e che la Riforma Gelmini di fatto non avrebbe cambiato nulla mi bollavano come folle!
Questa è un'altra delle riforme di nome ma non di fatto che ormai molti anni vengono varate, il vero fine è sempre la stesso: mantenere inalterato lo status quo.

#1 da Agostino Ratto, inviato il 26/1/2011
Mi sono laureato nel 1976 mentre lavoravo in acciaieria, senza tante chiacchere e perdite di tempo, quindi per carattere e comportamento mi ritengo una persona molto concreta. Non scendo a giudicare la riforma Gelmini sull'Università, ma fotografo come siano stati tagliati i finanziamneti, in modo generale, fatto che considero molto negativo ed unico tra le nazioni europee. Questo in un momento in cui avremmo bisogno di maggiori studi ed innovazioni per le sfide industriali che ogni giorno ci troviamo di fronte. Davvero una soluzione che aggraverà la nostra situazione.



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